riserva da rivalutazione utilizzata a copertura perdite, funzione della assemblea straordinaria


 

Not. Cristiano Casalini

ccasalini@notariato.it

 

Occorre la verbalizzazione notarile dell'assemblea che delibera la riduzione della riserva da rivalutazione prevista dall'art. 13, L. 21.11.2000, n. 342.

 

Ritengo che competente a deliberare sia l'assemblea straordinaria anche se l’art. 13, c. 2, non è esplicito sul punto limitandosi testualmente a prevedere che: "la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile".

 

 


 

Not. Giovanni Rizzi

grizzi@notariato.it

 

Se la riduzione della riserva avviene a seguito dell'utilizzo della medesima a copertura perdite e ciò al fine di poter procedere alla distribuzione di utili, la stessa deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria come espressamente richiede l'art. 13, c. 2, L. 342/2000  che infatti così stabilisce:

 

art. 13, c. 2:  La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

 

Una norma del tutto simile si ritrova anche in tutte le precedenti leggi di rivalutazione monetaria ed io ho ricevuto più di un verbale di assemblea straordinaria per l'azzeramento o la riduzione di riserva di rivalutazione monetaria a seguito di utilizzazione della stessa (ovviamente in precedente assemblea ordinaria) a copertura delle perdite di esercizio.