riserva da rivalutazione utilizzata
a copertura perdite, funzione della assemblea straordinaria
Not. Cristiano Casalini
Occorre la
verbalizzazione notarile dell'assemblea che delibera la riduzione della riserva
da rivalutazione prevista dall'art. 13, L. 21.11.2000, n. 342.
Ritengo che
competente a deliberare sia l'assemblea straordinaria anche se l’art. 13, c. 2,
non è esplicito sul punto limitandosi testualmente a prevedere che: "la
riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con
l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del
codice civile".
Not. Giovanni Rizzi
Se la riduzione della riserva
avviene a seguito dell'utilizzo della medesima a copertura perdite e ciò al
fine di poter procedere alla distribuzione di utili, la stessa deve essere
deliberata dall'assemblea straordinaria come espressamente richiede l'art. 13,
c. 2, L. 342/2000 che infatti così stabilisce:
art. 13, c. 2: La riserva, ove non venga imputata al
capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei
commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
In caso di
utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a
distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in
misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non
applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del
codice civile.
Una norma del
tutto simile si ritrova anche in tutte le precedenti leggi di rivalutazione
monetaria ed io ho ricevuto più di un verbale di assemblea straordinaria per
l'azzeramento o la riduzione di riserva di rivalutazione monetaria a seguito di
utilizzazione della stessa (ovviamente in precedente assemblea ordinaria) a
copertura delle perdite di esercizio.